Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale già soggetto a VAS - Sottoposizione a VAS qualora contenga la realizzazione di progetti o interventi non previsti o valutati in sede di approvazione del piano urbanistico generale - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di una nuova ipotesi di VAS non prevista dalla normativa statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Ammissibilità di un intervento regionale, nell'ambito della sua competenza nella materia concorrente del governo del territorio, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008. Tale disposizione, nel sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) i piani urbanistici generali già assoggettati a VAS, quand'anche avesse l'effetto di introdurre una nuova ipotesi di valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si risolverebbe in una previsione a vantaggio dell'ambiente e disposta nell'ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, nell'ambito delle materia di propria competenza legislativa e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato da norme dello Stato.
- V. cit. sentenze n. 66 del 2012, n. 225/2009, n. 398/2006, n. 407/2002.