Sentenza 59/2013 (ECLI:IT:COST:2013:59)
Massima numero 36994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
25/03/2013; Decisione del
25/03/2013
Deposito del 29/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
36995
Titolo
Ordinanza dibattimentale - Intervento in giudizio - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus , titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessaria titolarità di un interesse qualificato - Mancanza - Inammissibilità.
Ordinanza dibattimentale - Intervento in giudizio - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus , titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessaria titolarità di un interesse qualificato - Mancanza - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché dalla Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in quanto, con norma solo apparentemente transitoria, attribuisce efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente "gestionale" (vedi Corte cost., n. 268 del 1994), escludendo la possibilità di valutare se il diverso contratto collettivo applicato sia o meno conforme ai precetti dell'art. 36 Cost. Infatti: 1) le suddette intervenienti (ad opponendum) non risultano essere parti nei giudizi a quibus e, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale; 2) l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007); 3) nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in esame le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili attinenti a contributi previdenziali richiesti alle società cooperative, ricorrenti in opposizione avverso le relative cartelle esattoriali, e dunque riguardano rapporti tra l'ente previdenziale e le dette società ricorrenti, ma non toccano in modo diretto ed immediato le posizioni soggettive e le prerogative delle associazioni intervenienti; 4) sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché dalla Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in quanto, con norma solo apparentemente transitoria, attribuisce efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente "gestionale" (vedi Corte cost., n. 268 del 1994), escludendo la possibilità di valutare se il diverso contratto collettivo applicato sia o meno conforme ai precetti dell'art. 36 Cost. Infatti: 1) le suddette intervenienti (ad opponendum) non risultano essere parti nei giudizi a quibus e, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale; 2) l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007); 3) nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in esame le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili attinenti a contributi previdenziali richiesti alle società cooperative, ricorrenti in opposizione avverso le relative cartelle esattoriali, e dunque riguardano rapporti tra l'ente previdenziale e le dette società ricorrenti, ma non toccano in modo diretto ed immediato le posizioni soggettive e le prerogative delle associazioni intervenienti; 4) sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte