Previdenza - Determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - Questione concernente il rapporto previdenziale tra il datore di lavoro, società cooperativa e l'ente previdenziale - Censura di norma concernente il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore - Erronea individuazione della norma denunciata (aberratio ictus) - Inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriori profili.
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro. Infatti, il giudice remittente è incorso in errore nell'individuazione della norma denunciata (cosiddetta aberratio ictus), avendo sottoposto a scrutinio una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure e non conferente rispetto al thema decidendi demandato al suo esame (ex plurimis: sentenze n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanze n. 180 e n. 120 del 2011 e n. 92 del 2009). Invero, i giudizi a quibus concernono opposizioni a cartelle esattoriali aventi ad oggetto i (maggiori) contributi previdenziali richiesti dall'INPS alle società cooperative opponenti, in relazione a rapporti lavorativi da tali società instaurati con propri soci lavoratori, in essi sono, dunque, in discussione i rapporti giuridici previdenziali tra le cooperative opponenti e l'INPS, ancorché l'imponibile contributivo risulti determinato nel quantum con riferimento all'ammontare retributivo spettante ai lavoratori, nel quadro dei rapporti di lavoro correnti tra questi ultimi e le società. La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa) e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus, mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi. Ne consegue che data l'estraneità della norma censurata rispetto al thema decidendi demandato all'esame del remittente - soggetto invece alle disposizioni normative dianzi indicate - l'eventuale declaratoria d'illegittimità della disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla disciplina applicabile nei giudizi a quibus.