Sentenza 60/2013 (ECLI:IT:COST:2013:60)
Massima numero 36996
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/03/2013;  Decisione del  26/03/2013
Deposito del 05/04/2013; Pubblicazione in G. U. 10/04/2013
Massime associate alla pronuncia:  36997


Titolo
Corte dei conti - Delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita usurpazione delle funzioni provinciali di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie, nonché del relativo controllo successivo sulla gestione - Asserita lesione delle prerogative provinciali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Asserito divieto per l'organo statale di controllo di avviare i pertinenti procedimenti sino all'espletamento delle funzioni di vigilanza spettanti all'amministrazione provinciale e alla comunicazione dei relativi esiti - Insussistenza - Riconoscimento di distinte e concorrenti funzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti e alla Provincia di Bolzano - Riconoscimento alla Corte dei conti del ruolo di organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, al servizio dello Stato-ordinamento - Dichiarazione che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012.

Testo

In relazione al conflitto di attribuzione proposto - in riferimento all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 - va dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. In relazione al primo argomento secondo cui lo Stato e, per esso, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, avrebbe avocato a sé funzioni di controllo ascrivibili in via esclusiva all'amministrazione provinciale, deve ritenersi che il controllo della Corte dei conti in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, non potendosi desumere dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione, invocate a parametro nel presente giudizio, alcun principio di esclusività in merito alla titolarità di funzioni di controllo e di vigilanza sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie (né, in maniera speculare, il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e dall'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988). In relazione al secondo argomento secondo il quale l'impugnata delibera dell'organo di controllo sarebbe illegittima in quanto lesiva delle prerogative provinciali nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», garantite dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione, interpretate anche alla luce della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte ha già affermato che il controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria attribuito alla Corte dei conti (in specie, art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, alla luce del quadro normativo già delineato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20 de1 1994, la Corte ha invece chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; sicché, esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; in particolare il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; alla Provincia autonoma spettano invece diverse forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorché declinate in forma differenziata rispetto agli altri enti territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia; né può trascurarsi che tale distinzione, su cui poggia l'estensione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale del controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria, assuma ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

- In tema di controlli della Corte dei conti, in specie in relazione a quelli previsti dall'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006.

- Sulla qualificazione della Corte dei conti quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006.

- Sul controllo della Corte dei conti posto a garanzia del rispetto complessivo degli equilibri di bilancio, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006.

- Sulla compatibilità di funzioni statali di controllo e sanzionatorie con le norme di attuazione statutaria della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome, v. citate sentenze n. 159 del 2008 e n. 97 del 2001.

- Sugli effetti non preclusivi della normativa di attuazione statutaria (art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992) della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e comunitari, v. citate sentenze n. 161 e n. 63 del 2012, n. 153 e n. 78 del 2011.

- Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale, v. citate sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995.

- Sull'estensibilità del controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006.

- Sulla riconducibilità delle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata nell'ambito della "finanza pubblica allargata", v. citata sentenza n. 425 del 2004.

- Sulla opponibilità alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e n. 120 del 2008.

- Sulla applicabilità alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata dei controlli della Corte dei conti, concorrendo detti soggetti «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno», v. citate sentenze n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007.

- Sul controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali esercitato in veste di organo terzo, v. citate sentenze n. 267 del 2006 e n. 64 del 2005, al servizio dello Stato-ordinamento, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995, finalizzato a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995.



Atti oggetto del giudizio

 19/12/2011  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 166  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 167  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 168  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 169  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 170  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 171  

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1    co. 172  

decreto del Presidente della Repubblica  15/07/1988  n. 305  art. 6    co. 3  bis

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 1