Ordinanza dibattimentale - Deliberazione di resistenza in giudizio del Consiglio dei ministri - Deposito oltre il termine di costituzione in giudizio - Perentorietà dei termini - Inammissibilità della costituzione in giudizio.
Nel giudizio su ricorso per conflitto di attribuzione va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto la deliberazione di resistenza risulta depositata nella cancelleria della Corte oltre il termine costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, previsti dagli articoli 25, terzo comma, e 41 della legge n. 87 del 1953, e dall'art. 25, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- In senso analogo, sui termini di costituzione in giudizio, v. citate sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006.
- Circa l'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale (Consiglio dei ministri) ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio, v. citate sentenze n. 61 del 2011, n. 51 del 2007, n. 54 del 1990.