Professioni - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle attività professionali turistiche - Obbligo di esercizio a titolo esclusivo e divieto di esercitare attività professionali estranee al proprio profilo - Previsione che l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed all'estero - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso in assenza di valida e rituale costituzione della parte convenuta - Estinzione del processo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, per sopravvenuta regolare rinuncia al ricorso in mancanza di valida e rituale costituzione della parte resistente. Infatti, la costituzione in giudizio della Regione Puglia risulta inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: 1) non risulta deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l'art. 44, comma 4, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7, recante «Statuto della Regione Puglia» (ex plurimis, sentenza n. 331 del 2010); 2) è stata effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, sentenza n. 297 del 2012), come peraltro affermato dalla stessa resistente.