Sentenza 62/2013 (ECLI:IT:COST:2013:62)
Massima numero 37000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  26/03/2013;  Decisione del  26/03/2013
Deposito del 05/04/2013; Pubblicazione in G. U. 10/04/2013
Massime associate alla pronuncia:  36999  37001  37002  37003  37004  37005


Titolo
Commercio - Imprese di panificazione di natura produttiva - Vincolo di chiusura domenicale e festiva - Soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Questione non inequivocamente determinata e non adeguatamente motivata - Inammissibilità.

Testo

Deve essere dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, in quanto la stessa non risulta inequivocabilmente determinata e adeguatamente motivata.

- Sull'inammissibilità per la genericità della questione e della motivazione, ex plurimis sentenze n. 120 del 2008, n. 64 del 2007 e n. 214 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  09/02/2012  n. 5  art. 40  co. 

legge  04/04/2012  n. 35  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte