Sentenza 62/2013 (ECLI:IT:COST:2013:62)
Massima numero 37000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
26/03/2013; Decisione del
26/03/2013
Deposito del 05/04/2013; Pubblicazione in G. U. 10/04/2013
Titolo
Commercio - Imprese di panificazione di natura produttiva - Vincolo di chiusura domenicale e festiva - Soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Questione non inequivocamente determinata e non adeguatamente motivata - Inammissibilità.
Commercio - Imprese di panificazione di natura produttiva - Vincolo di chiusura domenicale e festiva - Soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Questione non inequivocamente determinata e non adeguatamente motivata - Inammissibilità.
Testo
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, in quanto la stessa non risulta inequivocabilmente determinata e adeguatamente motivata.
- Sull'inammissibilità per la genericità della questione e della motivazione, ex plurimis sentenze n. 120 del 2008, n. 64 del 2007 e n. 214 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
09/02/2012
n. 5
art. 40
co.
legge
04/04/2012
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte