Procedimento amministrativo - Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari - Previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Insussistenza - Norme di semplificazione amministrativa riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.
Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, poiché le norme di semplificazione amministrativa sono riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
- Sulla riconducibilità delle norme di semplificazione amministrativa al livello essenziali delle prestazioni, sentenze n. 207 e n. 203 del 2012. Sulla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di prestazioni, sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002.