Istruzione - Linee guida orientate allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola - Adozione con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni - Mancata previsione dell'intesa - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione delle prerogative regionali legislative in materia di dimensionamento scolastico e di servizi sociali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ascrivibilità alla materia "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'adozione con decreto interministeriale, col solo parere (senza intesa) della conferenza unificata Stato-Regioni, di linee guida orientate allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola per l'asserita violazione delle prerogative regionali legislative in materia di dimensionamento scolastico e di servizi sociali e del principio di leale collaborazione, poiché le norme censurate sono ascrivibili alla materia "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato.
- Sulla distinzione tra "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva statale e "principi fondamentali della materia dell'istruzione" di competenza concorrente, si veda sentenze n. 147 del 2012, n. 92 del 2011 e n. 200 del 2009.