Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali destinano le risorse alla riduzione del proprio debito - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa regionale - Asserita interferenza nei poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni - Insussistenza - Scelta di politica economica nazionale, adottata per fronteggiare l'eccezionale emergenza finanziaria - Normativa espressiva di un principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nella parte in cui stabilisce che «gli enti territoriali destinano le risorse derivante dalle operazioni di dismissione alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». La correlazione funzionale, che l'art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012 impone tra operazione di dismissione dei terreni demaniali, sia dello Stato che delle Regioni ed altri enti territoriali, e riduzione del debito rispettivo, risponde, infatti, per la sua complessiva estensione, ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte alla eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando, e si pone, quindi, come espressione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica; risultando così espressiva, per la sua finalità e per la proporzionalità al fine che intende perseguire, di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Neppure sussiste l'asserito vulnus rispetto agli articoli 42, 119, sesto comma, e 118 Cost., per l'asserita interferenza nei suoi poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni, tenuto conto, da un lato, che la dismissione dei beni costituisce un atto che è adottato dagli enti territoriali in piena autonomia e, dall'altro, che la previsione della destinazione delle risorse derivanti dalle dismissioni alla riduzione del debito dell'ente - esprimendo, come visto, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica − può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione. Infine, non risulta vulnerato il principio di leale collaborazione, atteso che l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione.
- Sulla non estensibilità delle procedure di leale collaborazione alla funzione legislativa, v. citate sentenze n. 100 del 2010, n. 284 e n. 225 del 2009.