Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, destinano le risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Ingerenza nell'autonomia delle Regioni, non giustificata da finalità di risanamento del debito - Illegittimità costituzionale parziale .
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., l'articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in quanto la norma impugnata si risolve, in una disciplina che, non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia della Regione, rimanendo così leso il principio dell'autonomia finanziaria delle Regioni poiché la disposizione determina una indebita appropriazione, da parte dello Stato, di risorse appartenenti agli enti territoriali, in quanto realizzate attraverso la dismissione di beni di loro proprietà, e dunque con sottrazione ad esse del potere di utilizzazione dei propri mezzi finanziari, che fa parte integrante di detta autonomia finanziaria, funzionale all'assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti territoriali sono chiamati a svolgere.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 237 del 2009.