Sentenza 63/2026 (ECLI:IT:COST:2026:63)
Massima numero 47469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del
11/03/2026; Decisione del
11/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Titolo
Legge - Leggi retroattive - Retroattività propria - Caratteri - Esclusione ex tunc di effetti giuridici di norme previgenti - Conseguente attribuzione, a fatti precedenti la modifica normativa, di effetti diversi rispetto a quelli propri del quadro temporale di riferimento - Ampia discrezionalità del legislatore nel definire norme transitorie che confermino l'applicazione di quelle previgenti ai procedimenti già avviati. (Classif. 141006).
Legge - Leggi retroattive - Retroattività propria - Caratteri - Esclusione ex tunc di effetti giuridici di norme previgenti - Conseguente attribuzione, a fatti precedenti la modifica normativa, di effetti diversi rispetto a quelli propri del quadro temporale di riferimento - Ampia discrezionalità del legislatore nel definire norme transitorie che confermino l'applicazione di quelle previgenti ai procedimenti già avviati. (Classif. 141006).
Testo
La retroattività propria è integrata allorché gli effetti giuridici di norme previgenti vengono esclusi ex tunc, attribuendo a fatti precedenti conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento. (Precedente: S. 173/2019 - mass. 41180).
Sussiste ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie e non risulta singolare che, in occasione di un mutamento di disciplina, la loro adozione tenga ferma l’applicazione delle norme previgenti ai procedimenti già avviati. (Precedenti: S. 376/2008 - mass. 32944; S. 246/1992 - mass. 18510, 18515, 18516).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte