Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi edilizi nelle zone classificate sismiche - "Progetti e opere di modesta complessità strutturale", privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale - Mancata previsione del previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale - Contrasto con la normativa statale che prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione - Violazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio e di protezione civile - Lesione della competenza legislativa statale in materie di competenza concorrente - Illegittimità costituzionale .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto, concernenti la realizzazione nelle zone sismiche di progetti e opere di modesta complessità strutturale, individuati dalla giunta regionale, per i quali non è previsto il previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale, essendo ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Tale disciplina è, infatti, in contrasto con il principio fondamentale fissato dalla normativa statale che prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Pertanto, le norme della regione veneto ledono la competenza legislativa statale nelle materie del governo del territorio e della protezione civile.
- Sul contenuto dei ricorsi in via principale, si vedano le sentenze n. 450 del 2005, n. 139 del 2006, nonché ordinanza n. 123 del 2012.
- Sulla natura di principio fondamentale nelle materie del governo del territorio e della protezione civile della previa autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale, si vedano le sentenze nn. 182/2006, 254/2010, 312/2010 e 201/2012.