Commercio - Norme della Regione Veneto - Adozione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Prevista sospensione, nelle more dell'approvazione e al massimo per un anno, dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea e nazionale, che consentono limitazioni all'accesso ad un'attività di servizio, solo per motivi imperativi di interesse generale e ove non sia applicabile una misura meno restrittiva - Asserita violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Sussistenza di un interesse generale alla salvaguardia di altri interessi coinvolti, quali quelli urbanistici, edilizi, di viabilità e ambientali - Ragionevolezza della limitazione all'iniziativa economica privata per un tempo certo e proporzionato - Non fondatezza della questione.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2011 - che ha sospeso, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, i procedimenti amministrativi, per il rilascio di autorizzazioni commerciali, relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione perché è la stessa normativa statale a rendere necessario l'intervento del legislatore regionale in materia, intervento funzionalmente e temporalmente collegato all'esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione succedutesi in un arco temporale molto limitato.