Sentenza 66/2013 (ECLI:IT:COST:2013:66)
Massima numero 37011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  08/04/2013;  Decisione del  08/04/2013
Deposito del 12/04/2013; Pubblicazione in G. U. 17/04/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari», per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione in quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. - la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata - introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario. In riferimento al precetto dell'art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione è, dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  28/03/2012  n. 1  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 34  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 35  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 36