Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione alla competenza dei Consigli di bacino - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., gli articoli 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, i quali attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, si pongono in contrasto con gli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e), del d.l. n. 70 del 2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti», invadendo in tal modo le materie statali della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza (rimane assorbito l'ulteriore profilo riferito all'impugnato art. 7, comma 4, circa l'articolazione di tale tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo).
- Sulla disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, v. citate sentenze n. 246 del 2009, n. 29 del 2010, n. 335 e n. 51 del 2008.