Sentenza 67/2013 (ECLI:IT:COST:2013:67)
Massima numero 37014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
08/04/2013; Decisione del
08/04/2013
Deposito del 12/04/2013; Pubblicazione in G. U. 17/04/2013
Titolo
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché invasivo delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, tenuto anche conto che l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, espressamente attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché invasivo delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, tenuto anche conto che l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, espressamente attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
27/04/2012
n. 17
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 154
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 161
decreto legge 13/05/2011
n. 70
art. 10
co. 14 lett. e)
legge 12/07/2011
n. 106
art.