Sentenza 68/2013 (ECLI:IT:COST:2013:68)
Massima numero 37015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
08/04/2013; Decisione del
08/04/2013
Deposito del 12/04/2013; Pubblicazione in G. U. 17/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Commercio - Liberalizzazione degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - Ricorsi delle Regioni Toscana e Liguria - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo - Jus superveniens - Censura di norma rimasta inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
Commercio - Liberalizzazione degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - Ricorsi delle Regioni Toscana e Liguria - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo - Jus superveniens - Censura di norma rimasta inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Toscana e Liguria, concernente la liberalizzazione, in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali per l'asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo, in quanto la norma impugnata è stata modificata prima che scadesse il termine di adeguamento imposto alle Regioni, stabilito nel 1° gennaio 2012, con la conseguenza che la stessa non ha potuto ricevere alcuna applicazione durante il periodo della sua vigenza.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Toscana e Liguria, concernente la liberalizzazione, in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali per l'asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo, in quanto la norma impugnata è stata modificata prima che scadesse il termine di adeguamento imposto alle Regioni, stabilito nel 1° gennaio 2012, con la conseguenza che la stessa non ha potuto ricevere alcuna applicazione durante il periodo della sua vigenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 35
co. 6
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 35
co. 7
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte