Ordinanza 69/2013 (ECLI:IT:COST:2013:69)
Massima numero 37016
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
08/04/2013; Decisione del
08/04/2013
Deposito del 12/04/2013; Pubblicazione in G. U. 17/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Segreto di Stato - Sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di cinque imputati - Ordinanza istruttoria della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati - Opposizione del segreto di Stato da parte degli imputati - Omesso interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all'opposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato - Fase di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Segreto di Stato - Sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di cinque imputati - Ordinanza istruttoria della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati - Opposizione del segreto di Stato da parte degli imputati - Omesso interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all'opposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato - Fase di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 29 novembre 2012 che ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano; nonché nei confronti della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata e ammessa la produzione della nota dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Estera (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 13631/2.2/4/GG.02. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. In ordine al profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio è legittimato a promuovere il conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato; la Corte di cassazione, in riferimento alla sentenza di annullamento oggetto di censura e la Corte d'appello di Milano quale giudice del procedimento di rinvio sono legittimati a resistere nel conflitto poiché tale legittimazione spetta ai singoli organi giurisdizionali in quanto in posizione di piena indipendenza, competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri la tutela del segreto di Stato quale strumento per la salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo - v. cit. sentenza n. 25 del 2013; n. 376 del 2010; n. 425 e n. 230 del 2008.
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 29 novembre 2012 che ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano; nonché nei confronti della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata e ammessa la produzione della nota dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Estera (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 13631/2.2/4/GG.02. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. In ordine al profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio è legittimato a promuovere il conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato; la Corte di cassazione, in riferimento alla sentenza di annullamento oggetto di censura e la Corte d'appello di Milano quale giudice del procedimento di rinvio sono legittimati a resistere nel conflitto poiché tale legittimazione spetta ai singoli organi giurisdizionali in quanto in posizione di piena indipendenza, competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri la tutela del segreto di Stato quale strumento per la salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo - v. cit. sentenza n. 25 del 2013; n. 376 del 2010; n. 425 e n. 230 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
29/11/2012
n.
art.
co.
28/01/2013
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 95
Altri parametri e norme interposte
legge 03/08/2007
n. 124
art. 1
co. 1 lett. b)
legge 03/08/2007
n. 124
art. 1
co. 1 lett. c)
legge 03/08/2007
n. 124
art. 39
legge 03/08/2007
n. 124
art. 40
legge 03/08/2007
n. 124
art. 41