Sentenza 70/2013 (ECLI:IT:COST:2013:70)
Massima numero 37017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
08/04/2013; Decisione del
08/04/2013
Deposito del 16/04/2013; Pubblicazione in G. U. 24/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Energia - Norme della Regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Differimento del relativo termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.
Energia - Norme della Regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Differimento del relativo termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.
Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Campania, la quale, posticipando l'effetto abrogativo del divieto della realizzazione di aerogeneratori che non rispettino una distanza minima di 800 metri da altri analoghi impianti dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012, determina la riviviscenza del divieto e la lesione del principio di leale collaborazione, in quanto la Regione Campania aveva indotto lo Stato a rinunciare al primo ricorso per poi "surrettiziamente" reintrodurre la norma che ne costituiva l'oggetto. Tale esercizio della discrezionalità legislativa è manifestamente irragionevole, traducendosi in un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione.
- Sul medesimo oggetto si veda, l'ordinanza n. 89 del 2012. Sulla riviviscenza delle norme abrogate, si veda sentenza n. 13 del 2012 e con riferimento alla impossibilità di escludere che la norma abbia trovato medio tempore applicazione ex plurimis, sentenze n. 243 del 2012 e n. 158 del 2012; sul cattivo esercizio delle funzioni affidate alla pubblica amministrazione, si veda sentenza n. 364 del 2010.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
21/05/2012
n. 13
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte