Finanza pubblica - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" - Acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e seguenti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita alterazione, con atto amministrativo, dell'assetto dei rapporti a contenuto finanziario tra Stato, Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Province autonome come disciplinato dalle norme statutarie e da quelle statali, a seguito dell'"Accordo di Milano" - Asserita violazione del principio di leale collaborazione e della preventiva intesa - Insussistenza - Intervento rientrante nella competenza statale in funzione perequativa e di solidarietà - Dichiarazione che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige.
Spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale), a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, il ricorso si basa sull'erroneo assunto che, per effetto dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.m. 13 ottobre 2011, la Provincia sia stata privata delle risorse che rappresentano il suo concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto, e del tutto esautorata dalla loro gestione operativa. Diversamente, con il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 lo Stato, limitandosi a modulare l'esercizio della propria competenza in materia perequativa ex art. 119 Cost. ed in coerenza con le disposizioni introdotte dal nuovo art. 79, comma 4, dello statuto di autonomia, ha disposto la cessazione della contribuzione statale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, per la sola parte inerente a quelli contigui alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ciò in ragione dei sopravvenuti finanziamenti facenti capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sostitutivi della perequazione statale introdotta in periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 79 dello statuto della Regione stessa.
- Sulla finalità perequativa dell'art. 119 Cost., v. citata sentenza n. 176 del 2012.