Sentenza 72/2013 (ECLI:IT:COST:2013:72)
Massima numero 37019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/04/2013;  Decisione del  22/04/2013
Deposito del 23/04/2013; Pubblicazione in G. U. 02/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37020


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) e lavoratori ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Contributo regionale per la stabilizzazione - Rifinanziamento delle procedure per la stabilizzazione del medesimo personale, già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 67 del 2011 - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 136 Cost., per violazione di giudicato costituzionale (sentenza n. 67 del 2011), l'articolo 19 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, in quanto la disposizione denunciata, nel richiamare analoghe finalità di norme regionali già dichiarate incostituzionali, prevede un contributo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) e che siano utilizzati da almeno tre anni presso i Comuni e gli altri enti pubblici, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU che abbiano intrattenuto rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere, senza anche prevedere che questi debbano superare un pubblico concorso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/12/2011  n. 26  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte