Sentenza 72/2013 (ECLI:IT:COST:2013:72)
Massima numero 37020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  22/04/2013;  Decisione del  22/04/2013
Deposito del 23/04/2013; Pubblicazione in G. U. 02/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37019


Titolo
Zootecnia - Norme della Regione Basilicata - Animali delle specie bovina e ovicaprina - Movimentazione per motivi di compravendita - Documentazione di scorta - Soppressione della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione - Contrasto con la normativa statale e comunitaria di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione, l'articolo 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, il quale prevede che, per motivi di compravendita, è consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione dei medesimi animali. Difatti la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito - in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/12/2011  n. 26  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Regolamento CE  20/05/2013  n. 456  art.