Sentenza 73/2013 (ECLI:IT:COST:2013:73)
Massima numero 37021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/04/2013;  Decisione del  22/04/2013
Deposito del 23/04/2013; Pubblicazione in G. U. 02/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37022


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Enti del Servizio sanitario regionale - Autorizzazione, nelle more delle procedure per la copertura dei posti vacanti, ad avvalersi del personale selezionato in esito a procedure di stabilizzazione dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 42 del 2011 - Violazione del principio del pubblico concorso - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Monito al legislatore regionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11, che prevede che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell'esercizio 2011, del personale selezionato in base all'esito delle procedure indicate all'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2011. Il legislatore regionale, infatti ha previsto l'avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio. La Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare ai giudicati costituzionali e ha posto in essere una violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost. Infatti, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti, come avviene nel caso in esame, in cui la legislazione regionale, pur non riproducendo formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio ai principi enunciati da questa Corte. Restano assorbite le ulteriori ragioni di censura.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  15/05/2012  n. 11  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte