Sentenza 73/2013 (ECLI:IT:COST:2013:73)
Massima numero 37022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/04/2013; Decisione del
22/04/2013
Deposito del 23/04/2013; Pubblicazione in G. U. 02/05/2013
Massime associate alla pronuncia:
37021
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Enti del Servizio sanitario regionale - Autorizzazione, nelle more delle procedure per la copertura dei posti vacanti, ad avvalersi del personale selezionato in esito a procedure di stabilizzazione dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 42 del 2011 - Proroga a tempo determinato dei relativi contratti - Esclusione della preventiva autorizzazione della Giunta regionale, richiesta per altre ipotesi di assunzione di personale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Enti del Servizio sanitario regionale - Autorizzazione, nelle more delle procedure per la copertura dei posti vacanti, ad avvalersi del personale selezionato in esito a procedure di stabilizzazione dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 42 del 2011 - Proroga a tempo determinato dei relativi contratti - Esclusione della preventiva autorizzazione della Giunta regionale, richiesta per altre ipotesi di assunzione di personale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, considerato che la norma oggetto di censura è stata abrogata dall'art. 14 della successiva legge reg. n. 45 del 2012 e medio tempore non ha ricevuto applicazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, considerato che la norma oggetto di censura è stata abrogata dall'art. 14 della successiva legge reg. n. 45 del 2012 e medio tempore non ha ricevuto applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
03/07/2012
n. 18
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte