Parlamento - Autorizzazione a procedere - Procedimento penale a carico di un deputato per il delitto di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen. - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego dell'autorizzazione alla utilizzazione, da parte della magistratura procedente, di intercettazioni telefoniche coinvolgenti casualmente il parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale - Esorbitanza della Camera dei deputati dai limiti delle proprie attribuzioni ed esercizio di poteri spettanti esclusivamente all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 - Dichiarazione che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N.C., membro della Camera dei deputati all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/2011 (n. 36856/01 RGNR) nel quale il predetto parlamentare risulta imputato - Conseguente annullamento della delibera impugnata.
Non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale nel quale il predetto parlamentare risulta imputato. Invero, premesso che ai sensi dell'art. 6, della legge n. 140 del 2003, il criterio alla stregua del quale deve essere valutata la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere è costituito dalla «necessità» processuale e la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta all'autorità giudiziaria richiedente, mentre al Parlamento compete di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio, accertando che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda e che questa sia motivata in termini non implausibili, nella deliberazione impugnata la motivazione formulata dal GIP a giustificazione della necessità di acquisire le intercettazioni non è stata in alcun modo esaminata e il diniego espresso dalla Camera è fondato su argomenti che hanno solo una remota attinenza con il requisito della necessità e comunque non concernono la plausibilità o sufficienza della motivazione del giudice, essendo volti piuttosto a negare in modo assiomatico rilievo decisivo al valore probatorio delle comunicazioni intercettate. Conseguentemente la delibera della Camera risultando assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dal'art. 68, terzo comma Cost. e interferiscono con le attribuzioni assegnate in via esclusiva al giudice penale, deve essere annullata - v. cit. sentenza n. 188 del 2010.
- Sulla deroga al principio di pari trattamento avanti alla giurisdizione determinata dalle disposizioni sulle immunità, v. cit. sentenze n. 262 del 2009; n. 390 del 2007; n. 24 del 2004.