Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Reclutamento del personale docente con incarico annuale - Possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, secondo le condizioni indicate - Interferenza della Regione sull'assunzione di personale, quale quello docente, inserito nel pubblico impiego statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori parametri.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, relativo alla possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale, in quanto tale disciplina comporta una illegittima interferenza della Regione sull'assunzione di personale, quale quello docente, inserito nel pubblico impiego statale. Ciò costituisce una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato, assorbendo gli ulteriori parametri.
- Sulla problematica dei docenti come pubblico impiego statale, si veda la precedente giurisprudenza costituzionale: sentenze n. 37 del 2005, n. 279 del 2005 e n. 147 del 2012.- Sulla necessità che le forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali, regionali e di enti locali, devono trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati, si veda la sentenza n. 104 del 2010.