Sentenza 5/2024 (ECLI:IT:COST:2024:5)
Massima numero 45935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  23/11/2023;  Decisione del  23/11/2023
Deposito del 18/01/2024; Pubblicazione in G. U. 24/01/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Adozione e affidamento - In genere - Adozione di maggiorenni - Ratio - Trasmissione del cognome e del patrimonio - Successiva evoluzione dell'istituto - Strumento utile ad assecondare legami affettivo-solidaristici, come nelle famiglie c.d. ricomposte - Necessità di prevedere un maggiore potere di accertamento del giudice (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui esclude che il giudice possa dichiarare l'adozione anche nei casi in cui la differenza anagrafica sia inferiore a diciotto anni, sempre che sussistano validi e meritevoli motivi). (Classif. 006001).

Testo

L’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L’istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, contrasta con la necessità di una rimeditazione dell’istituto, in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell’adozione del maggiorenne. Nell’attuale quadro complessivo, in cui l’adozione di maggiorenni ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, l’automatismo censurato, nella sua fissità, prescinde completamente dall’apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrificando aprioristicamente il diritto alla identità della persona. L’attuale conformazione dell’istituto rende, pertanto, palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale. Il punto di equilibrio è nell’accertamento rimesso al giudice, che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è pertanto necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l’indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato).



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 291  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte