Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni - Concorso delle economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione fra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale, fissati nell'ambito dell'accordo annuale sulla finanza locale - Ricorso del Governo - Prospettazione impugnatoria generica, mancata indicazione delle norme statali interposte, carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittima costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 - secondo il cui testuale disposto: «Concorrono a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione fra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale, che vengono fissati nell'ambito dell'accordo annuale sulla finanza locale ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche», stante la genericità della censura con riferimento all'evocato art. 117, terzo comma, Cost. e per l'insussistenza di effettive argomentazioni quanto all'evocazione del parametro di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.
- Sull'inammissibilità delle questioni per genericità, v. citate sentenze n. 3 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 312 del 2010.