Sentenza 77/2013 (ECLI:IT:COST:2013:77)
Massima numero 37031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/04/2013; Decisione del
22/04/2013
Deposito del 24/04/2013; Pubblicazione in G. U. 02/05/2013
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa - Contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Illegittimità costituzionale .
Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa - Contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il seguente inciso (terzo periodo): «Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa», in quanto la norma impugnata consente, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, con ciò vulnerando gli artt. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per violazione del principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il seguente inciso (terzo periodo): «Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa», in quanto la norma impugnata consente, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, con ciò vulnerando gli artt. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per violazione del principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
21/12/2011
n. 15
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 23/12/2000
n. 388
art. 53