Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia e da enti strumentali della stessa - Ammissibilità del cumulo - Contrasto con la normativa statale di settore, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Contrasto con la normativa statale sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011-2013, espressivo di un principio fondamentale della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 - a tenore del quale «Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell'ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziale» -, in quanto la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile), in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007). Risulta altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., stante la violazione del principio fondamentale della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 215 del 2012.