Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina sulla revisione dei veicoli - Affidamento in concessione per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Contrasto con la normativa statale che consente la revisione in concessione per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, l'art. 22-bis, il quale stabilisce che «Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate». Infatti, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente.
- Sulla disciplina della circolazione stradale, v. citate sentenze n. 183 del 2012, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004.