Università - Personale tecnico amministrativo dell'Università - Divieto di conferimento di incarichi di insegnamento - Trattamento differenziato nei confronti di una particolare categoria di dipendenti pubblici, privo di razionale giustificazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005 n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari) - norma successivamente abrogata dall'art. 29, comma 11, lett. c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) - che introduce un divieto di conferimento di incarichi di insegnamento esclusivamente per una particolare categoria di dipendenti pubblici, nell'ambito delle diverse categorie dei dipendenti delle università, quale si configura il personale tecnico amministrativo, e non già nei confronti di una categoria generale. Siffatta evidente diversità della disciplina di medesime categorie di dipendenti pubblici non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio giustificatrice, ed anzi risulta manifestamente irragionevole.
- V. citate sentenze n. 321 del 2011 e n. 296 del 2010.