Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Gestione - Affidamento ad unità operative, appositamente istituite e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale .
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5, comma 11; art. 6, comma 2, lettera c); art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate dispongono che la gestione di ogni registro tumori sia affidata ad unità operative, dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, e istituiscono nuove strutture. Esse pertanto: 1) in primo luogo, si pongono in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost. perché interferiscono con le funzioni e le attività del Commissario ad acta, cui compete di dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, in base al quale «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 28 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010); e in particolare, «ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale "avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale [...]"» (sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012); 2) in secondo luogo violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto prevedendo l'istituzione di nuovi uffici e sopratutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico-finanziario perseguito con l'Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo perché comportano spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate, così ponendosi in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).
- Sul principio secondo cui le funzioni amministrative del Commissario ad acta devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali: sentenze n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011.