Sentenza 79/2013 (ECLI:IT:COST:2013:79)
Massima numero 37036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
24/04/2013; Decisione del
24/04/2013
Deposito del 03/05/2013; Pubblicazione in G. U. 08/05/2013
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro coordinamento - Mancata individuazione delle procedure e, per i candidati, omessa indicazione del requisito dell'appartenenza al servizio sanitario regionale - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro coordinamento - Mancata individuazione delle procedure e, per i candidati, omessa indicazione del requisito dell'appartenenza al servizio sanitario regionale - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a); art. 6, comma 2, lettera d); art. 15, comma 6, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate riservano all'assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza precisare le procedure attraverso le quali debbano essere effettuate tali nomine e se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale. Esse, pertanto: 1) disponendo nuovi incarichi professionali e prevedendo l'istituzione di nuove strutture interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; 2) non rispettando i vincoli posti dal Piano stesso, prevedono spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate e così si pongono in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a); art. 6, comma 2, lettera d); art. 15, comma 6, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate riservano all'assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza precisare le procedure attraverso le quali debbano essere effettuate tali nomine e se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale. Esse, pertanto: 1) disponendo nuovi incarichi professionali e prevedendo l'istituzione di nuove strutture interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; 2) non rispettando i vincoli posti dal Piano stesso, prevedono spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate e così si pongono in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
10/07/2012
n. 19
art. 4
co. 6
legge della Regione Campania
10/07/2012
n. 19
art. 4
co. 7
legge della Regione Campania
10/07/2012
n. 19
art. 6
co. 2
legge della Regione Campania
10/07/2012
n. 19
art. 15
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte