Sentenza 79/2013 (ECLI:IT:COST:2013:79)
Massima numero 37037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
24/04/2013; Decisione del
24/04/2013
Deposito del 03/05/2013; Pubblicazione in G. U. 08/05/2013
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Istituzione di nuovi uffici con dotazione di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni relative allo stanziamento finanziario, comportanti spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Istituzione di nuovi uffici con dotazione di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni relative allo stanziamento finanziario, comportanti spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Infatti alla suindicata disposizione vanno estese le motivazioni che hanno portato all'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell'art. 15, commi 6 e 13, della suindicata legge della Regione Campania n. 19 del 2012, per il profilo riguardante la rilevata violazione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Infatti alla suindicata disposizione vanno estese le motivazioni che hanno portato all'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell'art. 15, commi 6 e 13, della suindicata legge della Regione Campania n. 19 del 2012, per il profilo riguardante la rilevata violazione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
10/07/2012
n. 19
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27