Energia - Norme della Regione siciliana - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Piano energetico e ambientale della Regione siciliana (PEARS) e relative Linee Guida, approvate con deliberazione della Giunta regionale - Impugnazione di talune norme contenute nelle Linee Guida, asseritamente "legificate" in virtù di un rinvio effettuato da legge regionale - Esclusione che trattisi di rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento di ulteriori profili.
Deve essere dichiarata l'inammisibilità delle questioni relative all'articolo 105 della legge della Regione siciliana approvata il 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), che a parere del giudice rimettente determinerebbe una «legificazione» delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, in quanto si deve escludere che il citato articolo abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte, alle regole richiamate, ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Gli ulteriori profili restano assorbiti.
- L'esclusione del rinvio recettizio o materiale comporta la trattazione del rinvio come mera indicazione della fonte della disciplina sostanziale applicabile nell'arco di tempo considerato, con la conseguenza che si applica la giurisprudenza costituzionale sugli atti sprovvisti di forza di legge, non insuscettibili di essere oggetto di giudizio incidentale di legittimità costituzionale: in proposito, si veda, ex plurimis, la sentenza n. 311/1993 e l'ordinanza n. 484/1993.