Sentenza 81/2013 (ECLI:IT:COST:2013:81)
Massima numero 37039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  24/04/2013;  Decisione del  24/04/2013
Deposito del 03/05/2013; Pubblicazione in G. U. 08/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37040


Titolo
Attività amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Previsione che il criterio di riparto tra le funzioni di indirizzo politico, rimesse agli organi politici, e le funzioni di gestione amministrativa, affidate ai dirigenti, possa essere derogato soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative - Carenza di argomentazioni circa la necessaria applicazione delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., avente ad oggetto l'art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 31 del 1998 - il quale stabilisce che il criterio di riparto tra le funzioni di indirizzo politico, rimesse agli organi politici, e le funzioni di gestione amministrativa, affidate ai dirigenti può essere derogato soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative - atteso che tale disposizione non trova diretta applicazione nel giudizio principale.

- È citata la sentenza n. 257 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/11/1998  n. 31  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte