Attività amministrativa - Norme della Regione Sardegna - Attribuzione alla Giunta regionale, anziché ai dirigenti della Regione, del potere decisionale in ordine alla valutazione di impatto ambientale - Asserita violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Ragionevolezza della scelta di attribuire alla Giunta regionale il potere decisionale, prevedendo espressamente che debba tener conto dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2006 - il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a deliberare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - censurato in riferimento all'art. 97 Cost. per violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa. Poiché spetta al legislatore individuare l'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa con l'unico limite di non compiere scelte che ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore regionale di assegnare alla Giunta il potere decisionale in ordine alla VIA non appare irragionevole tenuto conto del fatto che comunque tale valutazione deve avvenire sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti, nonché della circostanza che a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che coinvolgono una pluralità di interessi che assumono particolare rilievo politico.
- Con riferimento alla separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie quale espressione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, v. cit. sentenze n. 304 del 2010; n. 390 e n. 161 del 2008; n. 104 e 103 del 2007; n. 453 del 1990.