Sentenza 82/2013 (ECLI:IT:COST:2013:82)
Massima numero 37042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/05/2013;  Decisione del  06/05/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37041  37043


Titolo
Lavoro - Assicurazione contro le malattie - Obbligo del datore di lavoro, in forza di legge o di contratto, di corrispondere ai dipendenti assenti per malattia un trattamento economico pari o superiore all'indennità di malattia stessa, con conseguente esclusione dell'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Inps - Sopravvenuto esonero, per i periodi corrispondenti, dei datori di lavoro dal versamento all'Inps dei contributi di malattia, con esclusione della ripetibilità dei contributi già versati per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Irragionevole disparità di trattamento tra i datori di lavoro che hanno adempiuto all'obbligo di legge e quelli che lo hanno disatteso - Illegittimità costituzionale .

Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario. Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 48 del 2010), l'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. La norma ha, da un lato (innovando rispetto al diritto vivente) dichiarato non dovuti i contributi di malattia da parte dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia e, dall'altro, ha mantenuto fermi i pagamenti (a questo punto, indebiti) eventualmente già eseguiti a tale titolo da quei datori di lavoro. Nella suindicata sentenza, questa Corte, in conformità con la sua precedente giurisprudenza (sentenza n. 292 del 1997), ha escluso che l'irripetibilità di quanto versato prima dell'entrata in vigore del nuovo, più favorevole, regime dell'obbligazione contributiva determinasse, di per sé, l'illegittimità dell'efficacia retroattiva di tale nuovo regime, ma contemporaneamente ha fatto salva qualsiasi valutazione sulla legittimità dell'esclusione della restituzione delle somme già versate a titolo di contributi di malattia, prevista nella parte della norma non censurata in quella sede e, invece, oggetto della presente questione. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000), tale ultima disposizione è da considerare illegittima, per violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost., perché a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l'irripetibilità di quanto sia stato versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 20  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte