Sentenza 82/2013 (ECLI:IT:COST:2013:82)
Massima numero 37043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/05/2013;  Decisione del  06/05/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37041  37042


Titolo
Lavoro - Assicurazione contro le malattie - Obbligo del datore di lavoro, in forza di legge o di contratto, di corrispondere ai dipendenti assenti per malattia un trattamento economico pari o superiore all'indennità di malattia stessa, con conseguente esclusione dell'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Inps - Sopravvenuto esonero, per i periodi corrispondenti, dal versamento all'Inps dei contributi di malattia, con esclusione della ripetibilità dei contributi già versati per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 - Successiva reintroduzione dell'obbligo di versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia a decorrere dal 1° maggio 2011, con esclusione della ripetibilità dei contributi già versati per i periodi anteriori - Norma affetta dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della norma modificata già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario deve essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale ultima disposizione, emanata dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha, con la lettera a) del comma 16 cit., inserito nel predetto art. 20 il comma 1-bis, il quale ha reintrodotto, a carico dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, l'obbligo di versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia a decorrere dal 1° maggio 2011 e, con la lettera b) del citato art. 18, comma 16, ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 (vale a dire proprio la disposizione impugnata) stabilendo che restano acquisite alla gestione dell'INPS le contribuzioni versate per i periodi anteriori (non più al 1° gennaio 2009, bensì) al 1° maggio 2011. Per effetto di questo intervento, quindi, ferma restando la norma di interpretazione autentica che escludeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi se avessero provveduto a pagare il trattamento economico di malattia, tale obbligo è stato reintrodotto a partire dal 1° maggio 2011 e, contestualmente, è stato esteso (fino al 30 aprile 2011) il periodo in cui i contributi già versati (indebitamente, perché per il periodo precedente al maggio 2011 continua a valere la norma di interpretazione autentica che esclude l'obbligo di contribuzione) restano definitivamente acquisiti alle casse dell'INPS. Pertanto, tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008 al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano comunque acquisiti all'INPS, si pone in un rapporto di inscindibile connessione con quella dichiarata costituzionalmente illegittima e allo stesso modo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost., perché a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l'irripetibilità di quanto sia stato versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 20  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 16

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1853  n. 87  art. 27