Sentenza 83/2013 (ECLI:IT:COST:2013:83)
Massima numero 37044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
06/05/2013; Decisione del
06/05/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Università - Professori universitari e ricercatori - Trattenimento in servizio, a domanda, per un biennio oltre l'età del collocamento in quiescenza - Esclusione e decadenza dei provvedimenti eventualmente adottati - Disparità di trattamento in danno dei docenti universitari rispetto al restante personale pubblico - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Università - Professori universitari e ricercatori - Trattenimento in servizio, a domanda, per un biennio oltre l'età del collocamento in quiescenza - Esclusione e decadenza dei provvedimenti eventualmente adottati - Disparità di trattamento in danno dei docenti universitari rispetto al restante personale pubblico - Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) - questione sollevata in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione - in quanto la norma censurata esclude l'applicazione a professori e ricercatori universitari dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati. Tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell'art. 3 Cost. Il legislatore infatti ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»; tuttavia nel caso in esame non è dato individuare ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l'esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio disciplinato dal citato art. 16, comma 1. Ogni altro profilo resta assorbito.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) - questione sollevata in riferimento agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione - in quanto la norma censurata esclude l'applicazione a professori e ricercatori universitari dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati. Tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione dell'art. 3 Cost. Il legislatore infatti ben può emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per gli interessati la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»; tuttavia nel caso in esame non è dato individuare ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l'esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio disciplinato dal citato art. 16, comma 1. Ogni altro profilo resta assorbito.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2010
n. 240
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte