Sentenza 85/2013 (ECLI:IT:COST:2013:85)
Massima numero 37046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/04/2013; Decisione del
09/04/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Titolo
Intervento in giudizio - Interventi spiegati da Confindustria, Federacciai e WWF Italia - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo e che non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità degli interventi.
Intervento in giudizio - Interventi spiegati da Confindustria, Federacciai e WWF Italia - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo e che non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità degli interventi.
Testo
Vanno dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), dalla Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e dall'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus in quanto tali soggetti non sono parti nel giudizio a quo: infatti possono costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del procedimento principale, mentre l'intervento di soggetti estranei (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Vanno dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), dalla Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e dall'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus in quanto tali soggetti non sono parti nel giudizio a quo: infatti possono costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del procedimento principale, mentre l'intervento di soggetti estranei (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/12/2012
n. 207
art. 1
co.
decreto-legge
03/12/2012
n. 207
art. 3
co.
legge
24/12/2012
n. 231
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte