Sentenza 85/2013 (ECLI:IT:COST:2013:85)
Massima numero 37048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/04/2013;  Decisione del  09/04/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37046  37047  37049  37050  37051


Titolo
Industria - Stabilimenti in crisi con almeno duecento occupati - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Riconoscimento dell'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Possibilità di continuare l'esercizio dell'attività di impresa - Disposizioni specifiche relative all'impianto siderurgico Ilva di Taranto - Asserita lesione di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dell'ordinamento dell'Unione europea - Evocazione generica, basata su una pretesa corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale e le norme sovranazionali - Mancata considerazione della specifica normativa dell'Unione in materia di siderurgia e delle risoluzioni assunte dal Parlamento europeo - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. in quanto il rimettente si limita in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o nell'ordinamento dell'Unione europea, mentre non viene proposta alcuna puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva. Il diritto dell'Unione, in particolare, è genericamente evocato in rapporto ai principi di precauzione e di responsabilità per i danni da inquinamento (art. 191 TFUE), senza tenere in concreta considerazione la specifica produzione normativa in materia di siderurgia, compresi i recenti approdi rappresentati dalla decisione 28 febbraio 2012 (Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, numero C[2012] 903 e dalle due risoluzioni assunte dal Parlamento europeo, sempre in tema di esercizio dell'industria siderurgica nell'ambito dell'Unione, del 13 dicembre 2012.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/12/2012  n. 207  art. 1  co. 

decreto-legge  03/12/2012  n. 207  art. 3  co. 

legge  24/12/2012  n. 231  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte