Sentenza 85/2013 (ECLI:IT:COST:2013:85)
Massima numero 37049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/04/2013; Decisione del
09/04/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Titolo
Industria - Stabilimenti in crisi con almeno duecento occupati - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Riconoscimento dell'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Possibilità di continuare l'esercizio dell'attività di impresa - Disposizioni specifiche relative all'impianto siderurgico Ilva di Taranto - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale - Completa carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Industria - Stabilimenti in crisi con almeno duecento occupati - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Riconoscimento dell'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Possibilità di continuare l'esercizio dell'attività di impresa - Disposizioni specifiche relative all'impianto siderurgico Ilva di Taranto - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale - Completa carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione all'art. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost. per completa carenza di motivazione, tale nella specie da implicare dubbi insuperabili sul senso delle relative censure. Non si comprende infatti quale possa essere l'effettiva attinenza del principio del giudice naturale, precostituito per legge, nel contesto di affermazioni concernenti una pretesa immunità che deriverebbe ai responsabili dell'Ilva dalla normativa censurata. Se si fosse voluto sostenere che ogni norma di esenzione da punibilità «distoglie» l'interessato dal giudice «naturale» e che tale sarebbe l'effetto di una ipotetica dequalificazione del reato in illecito amministrativo, sarebbe stata necessaria una ben diffusa giustificazione dell'assunto. Ancor meno si comprende il senso dell'affermazione che, per l'asserita immunità accordata riguardo ai reati commessi nella gestione dello stabilimento di Taranto, sarebbe violata la regola di personalità della responsabilità penale. L'enunciato resta senza spiegazione sia che si guardi alla regola quale divieto di configurazione della responsabilità penale per fatto altrui, sia che si consideri il connesso principio di necessaria «colpevolezza» del fatto penalmente sanzionabile.
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione all'art. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost. per completa carenza di motivazione, tale nella specie da implicare dubbi insuperabili sul senso delle relative censure. Non si comprende infatti quale possa essere l'effettiva attinenza del principio del giudice naturale, precostituito per legge, nel contesto di affermazioni concernenti una pretesa immunità che deriverebbe ai responsabili dell'Ilva dalla normativa censurata. Se si fosse voluto sostenere che ogni norma di esenzione da punibilità «distoglie» l'interessato dal giudice «naturale» e che tale sarebbe l'effetto di una ipotetica dequalificazione del reato in illecito amministrativo, sarebbe stata necessaria una ben diffusa giustificazione dell'assunto. Ancor meno si comprende il senso dell'affermazione che, per l'asserita immunità accordata riguardo ai reati commessi nella gestione dello stabilimento di Taranto, sarebbe violata la regola di personalità della responsabilità penale. L'enunciato resta senza spiegazione sia che si guardi alla regola quale divieto di configurazione della responsabilità penale per fatto altrui, sia che si consideri il connesso principio di necessaria «colpevolezza» del fatto penalmente sanzionabile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/12/2012
n. 207
art. 1
co.
decreto-legge
03/12/2012
n. 207
art. 3
co.
legge
24/12/2012
n. 231
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte