Sentenza 85/2013 (ECLI:IT:COST:2013:85)
Massima numero 37050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/04/2013;  Decisione del  09/04/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37046  37047  37048  37049  37051


Titolo
Industria - Stabilimenti in crisi con almeno duecento occupati - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Riconoscimento dell'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Possibilità di continuare l'esercizio dell'attività di impresa, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, per un tempo non superiore a 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili - Asserita cancellazione o attenuazione delle responsabilità gravanti sui soggetti autori di violazioni di norme penali e amministrative poste a presidio dell'ambiente e della salute - Asserita discriminazione fra cittadini esposti ad emissioni inquinanti e lesione del loro diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive - Asserita ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti "strategici" e altri impianti, sulla base di un mero atto amministrativo - Asserito intervento normativo lesivo di un "giudicato cautelare" con violazione della riserva di giurisdizione e del principio di separazione tra i poteri dello Stato - Asserita violazione del diritto alla salute e all'ambiente salubre - Insussistenza - Perdurante applicabilità, nel corso dei 36 mesi, delle sanzioni amministrative e penali vigenti, con rafforzamento e allargamento dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA riesaminata - Ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali della salute e del lavoro - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Va dichiarata non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 231 del 2012 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost., in quanto la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Pertanto, la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione legislativa (art. 1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento - dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale - abbia procurato inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria. La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell'attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell'ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  03/12/2012  n. 207  art. 1  co. 

legge  24/12/2012  n. 231  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte