Sentenza 85/2013 (ECLI:IT:COST:2013:85)
Massima numero 37051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/04/2013; Decisione del
09/04/2013
Deposito del 09/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Titolo
Industria - Stabilimenti in crisi - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Norme relative all'impianto siderurgico Ilva di Taranto - Riconoscimento che costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge - Riconoscimento che l'AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dall'art. 1 del medesimo decreto-legge - Reimmissione in possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria - Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge - Asserita discriminazione in danno dei cittadini esposti alle emissioni inquinanti dell'Ilva e lesione del loro diritto di agire in giudizio - Asserito vantaggio per l'Ilva in danno di altre aziende - Asserito intervento normativo lesivo di un "giudicato cautelare" con violazione della riserva di giurisdizione e del principio di separazione tra i poteri dello Stato - Asserita mancanza di ragionevole giustificazione per l'efficacia retroattiva della norma censurata - Asserito ostacolo all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, repressione e prevenzione dei reati - Insussistenza - Ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali della salute e del lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Industria - Stabilimenti in crisi - Necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione - Norme relative all'impianto siderurgico Ilva di Taranto - Riconoscimento che costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge - Riconoscimento che l'AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dall'art. 1 del medesimo decreto-legge - Reimmissione in possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria - Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge - Asserita discriminazione in danno dei cittadini esposti alle emissioni inquinanti dell'Ilva e lesione del loro diritto di agire in giudizio - Asserito vantaggio per l'Ilva in danno di altre aziende - Asserito intervento normativo lesivo di un "giudicato cautelare" con violazione della riserva di giurisdizione e del principio di separazione tra i poteri dello Stato - Asserita mancanza di ragionevole giustificazione per l'efficacia retroattiva della norma censurata - Asserito ostacolo all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, repressione e prevenzione dei reati - Insussistenza - Ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali della salute e del lavoro - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Va dichiarata non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 231 del 2012 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 104, 112 e 113 Cost., in quanto la norma non determina alcuna violazione della "riserva di giurisdizione" dato che non incide, direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle responsabilità, e spetta naturalmente all'autorità giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In effetti, le disposizioni censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di processi in corso.
Va dichiarata non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 231 del 2012 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 104, 112 e 113 Cost., in quanto la norma non determina alcuna violazione della "riserva di giurisdizione" dato che non incide, direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle responsabilità, e spetta naturalmente all'autorità giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In effetti, le disposizioni censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di processi in corso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/12/2012
n. 207
art. 3
co.
legge
24/12/2012
n. 231
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte