Ordinanza 86/2013 (ECLI:IT:COST:2013:86)
Massima numero 37052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  08/05/2013;  Decisione del  08/05/2013
Deposito del 14/05/2013; Pubblicazione in G. U. 15/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37053  37054  37055


Titolo
Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il giudice debba formalizzare richiesta di astensione, in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo al quale è correlata la rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., avente ad oggetto l'art. 36, comma 1, lettera g), cod. proc. pen., in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il giudice debba formalizzare richiesta di astensione in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato.

- V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 36  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte