Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il Presidente del Tribunale possa "decidere" discrezionalmente sull'astensione imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di coimputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo al quale è correlata la rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'articolo 34» dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il Presidente del Tribunale possa "decidere" discrezionalmente sull'astensione imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di co-imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato.
- V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.