Processo penale - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento - Ritenuta interpretazione della previsione secondo cui "non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva già deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri coimputati, il processo relativo all'imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Insussistenza del vulnus denunciato - Esclusione che vi sia una lacuna nella disciplina dei casi di incompatibilità da colmare attraverso una pronuncia additiva - Conferma dell'orientamento che attribuisce agli strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'art. 36 dello stesso codice, «nella parte in cui le parole "Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" siano interpretate nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva già prima deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri co-imputati, il processo relativo alla imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria». Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel caso di concorso di persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.).
- Per l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze cit. n. 283/2000 e n. 113/2000; ordinanza n. 441/2001.
- Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999; n. 113/2000.
- Sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. cit. ordinanza n. 367/2002.